Ho maturato un certo bagaglio di esperienza nei procedimenti di separazione personale tra i coniugi e conosco bene - oltre alle questioni legali - anche il contesto familiare e psciologico in cui questa ha luogo.
Questo mi consente di affiancare il cliente nel modo più adeguato, fornendo oltre ad assistenza legale, anche consigli e direttive di natura pratica riguardo ai primi momenti della separazione, nei quali si possono adottare comportamenti - anche in buona fede - che potrebbero compromettere il procedimento legale futuro (faccio riferimento, ad esempio, a quello che veniva definito abbandono del tetto coniugale e in ogni caso a qualsiasi comportamento che possa determinare la violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio) .
Diverse sono le modalità che si possono adottare per affrontare la separazione (di seguito le spieghiamo brevemente); in alcune circostanze è anche possibile fare a meno della presenza di un avvocato.
Il mio consiglio però è quello di avvalersi sempre di un legale, perchè - per esperienza - anche nei casi in cui sembra esserci accordo tra i coniugi, il rapporto non è mai perfettamente bilanciato e uno dei due coniugi, non di rado, si viene a trovare in una posizione di forza di cui, a volte anche in maniera non troppo consapevole, approfitta.
Solo la presenza di un avvocato può garantire che le decisioni prese siano eque per entrambi e, soprattutto, per i figli.
Considerate le numerose variabili in gioco vi invitiamo a prendere un appuntamento gratuito nel nostro studio di Bergamo per spiegarci la vostra situazione in modo da avere tutte le informazioni necessarie per stendere un preventivo su misura e ragionato.
A seconda che i coniugi siano d’accordo o in disaccordo sull’eventualità di separarsi e sulle modalità si presentano due scenari distinti: la separazione consensuale o la separazione giudiziale.
In caso di accordo, si aprono le porte della separazione consensuale, che si può svolgere in Comune, in Tribunale o con una Negoziazione assistita da Avvocati.
Per la separazione in Comune ci si può avvalere o meno dell’ausilio di avvocati ed è possibile sono se non ci sono figli minori o maggiorenni portatori di handicap o non autosufficienti.
Il mio consiglio, per qualunque modalità si scelga, è quello di avvalersi sempre di un avvocato, perchè - per esperienza - anche nei casi in cui sembra esserci accordo tra i coniugi, il rapporto non è mai bilanciato al 100% e uno dei due ha sempre una posizione di forza rispetto all'altro.
Solo la presenza di un avvocato può garantire che le decisioni prese siano eque per entrambi.
La separazione congiunta in tribunale invece è assistita da uno o due avvocati. In questa sede si possono prendere accordi relativi a tutte le questioni cruciali riguardanti la separazione dei due coniugi: assegno di mantenimento per il coniuge più debole, assegnazione della casa familiare, affidamento dei figli, assegno di mantenimento per la prole e questioni patrimoniali tra i coniugi. In questo caso servono 3 mesi dal deposito del ricorso per ottenere la separazione e 6 mesi per la presentazione della successiva richiesta di divorzio.
Si può giungere alla separazione personale dei coniugi anche attraverso la procedura di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte, nel corso della quale ci si può accordare relativamente all’assegno di mantenimento per il coniuge più debole, all’assegnazione della casa familiare, all’affidamento dei figli, assegno di mantenimento per la prole e alle questioni patrimoniali tra i coniugi. Questa procedura necessita circa di 1 mese per arrivare alla separazione e 6 mesi per la successiva richiesta di divorzio.
La negoziazione assistita può essere conclusa anche al fine di raggiungere una soluzione consensuale di modifica delle condizioni di separazione.
Qualora i coniugi non abbiano raggiunto l’accordo sulla separazione ovvero sulle questioni concernenti i rapporti reciproci e/o relative ai figli (assegno di mantenimento per il coniuge più debole, assegnazione della casa familiare, affidamento dei figli, assegno di mantenimento per la prole e questioni patrimoniali tra i coniugi), si procede con la separazione per via giudiziale. Sarà il Giudice, all’esito del procedimento, ad esprimersi sulle questioni per le quali i coniugi sono in disaccordo nonché sull’eventuale richiesta di addebito della separazione.
Servono 12 mesi dalla comparizione avanti al Presidente per la presentazione della successiva richiesta di divorzio.